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TABELLA
Sono definitive le modifiche al codice della strada. Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 (supplemento ordinario n. 133) della legge di conversione del decreto 151 del 2003 sono definitivamente entrate in vigore le nuove regole del codice. La legge introduce sanzioni più severe per tutti gli automobilisti indisciplinati e prevede un inasprimento dei punti da sottrarre a seconda delle infrazioni commesse: 6 punti per il passaggio con il semaforo rosso e il mancato rispetto dello stop; 8 per le inversioni di marcia su curve o dossi, 10 per la retromarcia in autostrada. Tra le violazioni più penalizzate rimangono comunque, come era già previsto dal d.l. 151 che ha introdotto la patente a punti e l’obbligo dei fari accesi anche di giorno, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga, le gare di velocità e l’omissione di soccorso in caso di incidente.NUOVO CODICE DELLA STRADA
Per quest’estate – tra le novità che vanno ad aggiungersi a quelle in vigore già dall’agosto del 2002 – quella che interessa maggiormente i cittadini è senza dubbio la patente a punti.
Il nuovo codice prevede 20 punti virtuali per ciascun documento di guida che verranno scalati a seconda delle infrazioni commesse. Gli automobilisti più indisciplinati rischiano il ritiro della patente, anche se ora chi commette più infrazioni in una volta sola (che comporterebbero la perdita totale dei punti) ne può perdere al massimo 15 nel caso in cui non siano previste sanzioni accessorie (sopensione e revoca della patente). Per recuperare i punti persi sono previsti dei corsi di educazione stradale con frequenza obbligatoria. Il nuovo codice della strada prevede anche la possibilità di guadagnare qualche punto per buona condotta: chi ha 20 punti e non subisce sottrazioni per due anni può averne due di bonus per ogni biennio, fino a raggiungere un massimo di 30 punti sulla patente.
E’ confermato l’obbligo del patentino per i minorenni alla guida dei ciclomotori che entrerà in vigore il 1° luglio 2004 e che si potrà ottenere anche frequentando dei corsi gratuiti a scuola. E’ previsto anche l’obbligo, a partire da gennaio 2004, di dotarsi di accessori “riflettenti”: nessuno potrà scendere dalla macchina in autostrada senza indossare un giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità.
S’inaspriscono inoltre le pene per chi gareggia in velocità senza le autorizzazioni necessarie: nei casi più gravi è prevista la reclusione anche fino 12 anni.
Il nuovo codice prevede 20 punti virtuali per ogni patente di guida che verranno scalati a seconda delle infrazioni commesse come riportato nella tabella qui sotto.
Gli automobilisti che commettono più infrazioni in una volta sola possono perdere al massimo 15 punti nel caso in cui non siano previste sanzioni accessorie (sospensione e revoca della patente).
Per recuperare i punti persi sono previsti dei corsi di educazione stradale con frequenza obbligatoria.
Violazioni che comportano la perdita di 10 punti |
Articolo |
Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h. |
art. 142, comma 9° |
Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate |
art. 143, comma 12° |
Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc..). Sorpasso per veicoli pesanti (> 3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi; sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc.. |
art.148, comma 16° terzo periodo |
Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni |
art. 168, comma 8° |
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli |
art. 168, comma 9° |
Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano |
art. 176, comma 19° |
Effettuare retromarcia in autostrada |
art. 176, comma 20° con riferimento al comma 1°, lett. b |
Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d’immissione ed uscita fuori dai casi previsti |
art. 176, comma 20° con rif. comma 1° lett c e d |
Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità |
art. 179, commi 2° e 2° bis |
Guidare in stato di ebbrezza |
art. 186, comma 2° e 7° |
Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti |
art. 187, comma 7° e 8° |
Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento |
art. 189, comma 5° secondo periodo |
Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento |
art. 189, comma 6° |
Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato |
art. 192 comma 7° |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. |
Violazioni che comportano la perdita di 8 punti |
Articolo |
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi |
art. 149, comma 6° |
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone |
art. 150, con riferimento all’art. 149 comma 6° |
Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi |
art. 154, comma 7° |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. |
Violazioni che comportano la perdita di 6 punti |
Articolo |
Mancata osservanza dello stop |
art. 145, comma 5° |
Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico |
art. 146, comma 3° |
Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello |
art. 147, comma 5° |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Violazioni che comportano la perdita di 5 punti |
Articolo |
Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione |
art. 141, comma 8° |
Violare gli obblighi relativi alla precedenza |
art. 145, comma 10° |
Mancato rispetto delle regole di sorpasso |
art. 148, comma15° Con rif. al 3° comma |
Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli |
art. 149, comma 5°, secondo periodo |
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli |
art. 150, comma 5° con riferimento all’art.149 comma 5° |
Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni |
art. 171, comma 2° |
Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini |
art. 172 comma 8° |
Alterare il corretto uso delle cinture |
art. 172, comma 9° |
Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte |
art. 173, comma 3° |
Violare l’obbligo di precedenza ai pedoni |
art. 191, comma 1° |
Violazione dell’obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l’attraversamento in una strada sprovvista di strisce pedonali |
art. 191, comma 3° |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Violazioni che comportano la perdita di 4 punti |
Articolo |
Circolare contromano (non in curva) |
art. 143, comma 11° |
Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie |
art. 143, comma 13° con riferimento al 5° |
Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericolo |
art. 161, comma 2° |
Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t. |
art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. d |
Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito |
art. 168, comma 7° |
Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio |
art. 169, comma 8° |
Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente |
art. 175, comma 13° |
Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento |
art. 189, comma 5° primo periodo |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Violazioni che comportano la perdita di 3 punti |
Articolo |
Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso |
art. 148, comma 15° con riferimento al comma 2° |
Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose |
art. 149, comma 4° |
Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate |
art. 153, comma 10° |
Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti |
art. 164, comma 8° |
Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t. |
art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. c |
Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm. |
art. 167, comma 7° |
Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti |
art. 192 comma 6° |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Violazioni che comportano la perdita di 2 punti |
Articolo |
Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e non superiore a 40 km/h |
art. 142, comma 8° |
Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata |
art. 146, comma 2° |
Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata |
art. 148, comma 15° con rif. ai comma 8° |
Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte |
art. 154, comma 8° |
Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi. |
art. 158, comma 2 lettere d, g, h |
Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo |
art 161, comma 1° e 3° |
Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l’apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali |
art. 162, comma 5° |
Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni |
art. 165, comma 3 |
Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t. |
art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. b |
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell’equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza |
art. 168, comma 9 bis |
Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture |
art. 169, comma 9° |
Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo |
art. 174, comma 4° |
Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti dell’orario di servizio per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo |
art. 174, comma 5° |
Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade |
art. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a |
Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali) Rientrano in questa ipotesi: – lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio – esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc. |
art. 175, comma 16° |
Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade Rientrano in questa ipotesi ad esempio: – non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento; – uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione – cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione – in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia – lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza – procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade – non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio |
art. 176, comma 21° |
Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze |
art. 177 comma 5° |
mancato rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo |
art. 178 comma 3° |
Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc.. |
art. 189, comma 9° |
Non dare la precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l’attraversamento di una strada senza strisce pedonali |
art. 191, comma 2 |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Violazioni che comportano la perdita di 1 punto |
Articolo |
Non far uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è prescritto |
art. 152, comma 3° |
Uso improprio dei fari |
art. 153, comma 11° |
Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o al 10% per veicoli fino a 10 t |
art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° lett. a |
Non avere ampia libertà di movimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animale e oggetti |
art. 169, comma 10° |
Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote |
art. 170, comma 6° |
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo
|
art. 174, comma 7° |
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo |
art. 178, comma 4° |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.